Descrizione
Si comunica a tutti gli interessati che a partire dal 11.03.2026 sono aperte le sottoscrizioni dei certificati per ASSICURAZIONE AGEVOLATA CONTRO AVVERSITÀ ATMOSFERICHE E CALAMITÀ NATURALI PRIMAVERA - ESTATE 2026.
Per poter beneficiare del contributo pubblico massimo concedibile è indispensabile:
- essere imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile;
- essere detentori di Partita IVA in agricoltura ed essere regolarmente iscritti alla Camera di Commercio;
- essere agricoltori attivi ai sensi dell'art. 4 paragrafo 5 del Reg. (UE) 2021/2115, come meglio definito al punto 4.1.4 del Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027;
- recarsi presso il proprio CAA (Centro di Assistenza Agricola) per aggiornare/costituire il Fascicolo Aziendale;
- sottoscrivere e far inserire al proprio CAA nel cruscotto SIAN, apposita Delega per la gestione delle posizioni assicurative, utile all’accesso ai contenuti nel proprio Fascicolo aziendale.
- far predisporre, stampare e rilasciare dal CAA il Piano di Gestione Individuale del Rischio (P.G.I.R.);
- sottoscrivere il Certificato di assicurazione, per le produzioni che si intende tutelare, nell’ambito delle Polizze stipulate dal Consorzio di Difesa con le diverse Compagnie di Assicurazione. Per poter sottoscrivere il certificato è necessario allegare la Delega e il P.G.I.R. al certificato assicurativo;
- far predisporre dal CAA, non appena possibile, le relative Domande di Sostegno e Pagamento, indispensabili ai fini della liquidazione dell’aiuto comunitario/ministeriale.
Il termine massimo di accettazione dei certificati è fissato per il:
a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 marzo;
b) per le colture permanenti entro il 30 aprile;
c) per le colture a ciclo primaverile e olivicoltura, entro il 30 giugno;
d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante
di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle entro il 15 luglio;
e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche (ad eccezione di quelle già indicate alla lett.
d) del presente articolo), strutture aziendali e allevamenti entro il 31 ottobre;
f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d),seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.
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Ultimo aggiornamento: 12 marzo 2026, 08:35